INSERTO N.I

(Modifiche al codice penale)





  Titolo IX-bis del codice penale, DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004)






di  r.l.


Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte
di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero
li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio
per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a.
15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se
ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o
dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000
euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se:
1) le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto
qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei
combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo,
organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti
dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato.
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le
seguenti: "… salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze".